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Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro
CIRCOLARE N.
9/2001
12 gennaio 2001
PROT. 20073/PR MAC Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale
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ALLE DIREZIONI REGIONALI E
PROVINCIALI DEL LAVORO ALLA DIREZIONE GENERALE
AA.GG. ALLE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI DEI DATORI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI LORO SEDI e,p.c. AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA ALL'ISPESL - D.OM e D.T.S. ALLE REGIONI - ASSESSORATI ALLA SANITA' ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO LORO SEDI |
Come
noto, le disposizioni del D.P.R. n. 459/96 e quelle dell’art. 46, comma 1,
della Legge n. 128/98 hanno comportato profonde innovazioni nel preesistente
regime giuridico/amministrativo relativo alle macchine e alle attrezzature ad
esse assimilate. Ne è risultato profondamente innovato, tra gli altri,
l’intero sistema dei collaudi e, relativamente ad alcuni aspetti di contenuto,
quello delle verifiche periodiche di determinate attrezzature di lavoro.
Circa questi aspetti, sono pervenute alla scrivente, nel
tempo, richieste di chiarimenti alle quali si è dato di volta in volta
riscontro. Tuttavia, considerata la valenza generale della questione e la
necessità di garantire uniformità di comportamento da parte degli Uffici
territoriali, sentita anche la Div. VII della D. G. AA. GG., competente per il
Coordinamento dell’Ispezione del Lavoro, si ritiene opportuno fornire le
seguenti linee di comportamento.
Premessa
Sul piano
generale, occorre osservare che le disposizioni indicate in oggetto sono
riferite solo alle macchine ed attrezzature ad esse assimilate che, in
applicazione della omonima direttiva, recano la marcatura CE e sono accompagnate
dalla dichiarazione di conformità, vale a dire le macchine che godono della
prerogativa della libera circolazione sul mercato dei Paesi aderenti
all’Unione europea e di quelli aderenti allo Spazio economico europeo (SEE).
L’applicazione del principio della libera circolazione dei
prodotti conformi alle direttive comunitarie che li riguardano comporta, a
partire dalla data di entrata in vigore della corrispondente direttiva, il
divieto per gli Stati membri dell’Unione di introdurre o mantenere in vigore
qualsiasi disposizione di carattere costruttivo o di controllo preventivo
(all’immissione nel circuito commerciale o alla messa in servizio) che sia in
contrasto con la medesima direttiva, in quanto il requisito della conformità
alle corrispondenti esigenze è da ritenersi soddisfatto mediante
l’apposizione della marcatura CE e la redazione e sottoscrizione della
dichiarazione di conformità.
Conseguentemente, l’art. 2 del DPR n. 459/96 citato ha
stabilito che l’attestazione di conformità e l’apposizione della marcatura
CE da parte del fabbricante rappresentano le condizioni necessarie e sufficienti
a ritenere soddisfatte le procedure formali ed i requisiti di sicurezza previsti
per il prodotto "macchina" e consentire l’immissione sul mercato o
in servizio dei singoli esemplari, mentre l’art. 46, della Legge n. 128/98 ha
dato attuazione formale al suesposto principio.
Più in dettaglio, il comma 1 del citato art. 46 ha stabilito
la disapplicazione delle disposizioni di omologazione, vale a dire la cessazione
dei regimi nazionali di controllo preventivo precedentemente applicati a
determinate categorie di prodotti per effetto di disposizioni contenute in
previgenti atti legislativi.
Il comma 2 dello stesso articolo precisa che le disposizioni
di carattere costruttivo contenute negli atti legislativi assumono lo status di
norme (cioè di documenti di riferimento destinati ad essere applicati su base
volontaria) e sancisce, così, la loro non cogenza quando si tratti di macchine
fabbricate nel regime individuato dalla relativa direttiva.
Può essere utile rilevare che l’abrogazione in forma
esplicita di tali atti non sarebbe stata possibile, neppure al momento della
emanazione del D.P.R. n. 459/96, poiché:
Il regime dei controlli preventivi
Riguardo a questo aspetto, ribadito che ogni forma di controllo preventivo sulle macchine recanti la marcatura CE è divenuta inapplicabile ed osservato che per omologazione deve intendersi - giusta la definizione riportata nell’art. 2 del D. L. 30 giugno 1982, n. 390 convertito nella Legge 12 agosto 1982, n. 597 - la "procedura tecnico-amministrativa con la quale viene approvata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto, prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati..." deriva, dalle considerazioni più sopra fatte, che, a partire dalla data di entrata in vigore della direttiva macchine, e con riguardo alle attrezzature rientranti nella competenza di questo Ministero, sono divenute inapplicabili le disposizioni di cui:
Pertanto la messa in servizio delle attrezzature appena citate potrà essere direttamente fatta dai rispettivi utenti, beninteso dopo che gli stessi abbiano curato che le stesse, oltre a recare la marcatura CE ed essere munite di dichiarazione di conformità, siano state, ove necessario, montate ed installate secondo le istruzioni del fabbricante.
Le verifiche periodiche
Come già
osservato, l’applicazione dell’art. 46.1 citato si riferisce solo alle
disposizioni omologative, pertanto il regime delle verifiche periodiche
obbligatorie per le macchine continua a trovare applicazione anche per quelle
recanti la marcatura CE. Relativamente a
quelle di competenza degli organi periferici di questa Amministrazione, vale a
dire quelle di cui al D.M. 4.3.82, si precisa quanto segue.
Per consentire all'organo tecnico incaricato di programmare
ed effettuare entro le prescritte scadenze le verifiche biennali, gli utenti
degli esemplari recanti la marcatura CE dovranno inoltrare una specifica
comunicazione di messa in servizio dell’apparecchiatura alla Direzione
generale dei Rapporti di lavoro - Divisione VII - di questo Ministero entro i
sottoindicati termini, che si ritengono ragionevolmente congruenti con le
esigenze, rispettivamente, degli utenti e dell’organo di controllo:
Le
comunicazioni dovranno riportare i dati necessari per identificare compiutamente
sia l'utilizzatore, sia l’esemplare dell’apparecchio.
La suddetta Divisione, ricevuta la comunicazione, assegnerà
alla macchina il numero di matricola nel registro generale delle matricole e
comunicherà tale registrazione sia all'utente, sia al Servizio Ispezione della
Direzione provinciale del lavoro competente per territorio di installazione, per
l’inserimento nello scadenzario delle verifiche, la periodicità delle quali
decorrerà dalla data della messa in servizio della macchina.
Peraltro, visto il permanere dell’obbligo di richiesta di
verifica da parte dell’utente alla competente D.P.L. - S.I.L. (art. 4, c. 2,
D.M. 4 marzo 1982), quest’ultima, ove accerti che non è stata effettuata la
comunicazione al Ministero, dovrà provvedere a comunicarlo alla scrivente.
Per quanto concerne il contenuto delle verifiche in
argomento, si ritiene opportuno specificare che esse dovranno essere volte a
controllare il mantenimento nel tempo delle caratteristiche originariamente
fissate dal fabbricante, in termini di conservazione e di efficienza della
macchina nel suo complesso e, in particolare, dei suoi dispositivi di sicurezza.
Per quel che attiene alle modalità di esecuzione delle prove di carico si
precisa che dovranno essere seguite le istruzioni contenute nella norma di
riferimento adottata dal fabbricante in sede di progettazione, ovvero, in
mancanza, quelle previste al punto A.2 dell’appendice A al D.M. 4.3.1982, ma
con carico pari a quello di servizio dichiarato dal fabbricante.
Resta fermo che, ove nel corso delle operazioni di verifica
si accertino palesi non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui
all’allegato I del D.P.R. n. 459/96, ne dovrà essere data comunicazione ai
competenti Servizi del Ministero Industria e del Ministero del Lavoro e della
previdenza sociale secondo la procedura prevista all’art. 7.3 del medesimo
decreto e dovranno essere applicate le pertinenti procedure di cui alle lettere
circolari n. 1067 del 30.9.1999 e n. 2182 del 20.12.2000 della D.G. AA. GG. e
del personale - Coordinamento Ispezione lavoro.
La prima delle verifiche periodiche
Relativamente alla prima delle verifiche periodiche va solo aggiunto che essa, non costituendo un momento di controllo della conformità ai requisiti costruttivi ai fini delle procedure di sorveglianza del mercato di cui all’art. 7.1 del D.P.R. n. 459/96, non comporta, per il soggetto che la effettua, la facoltà di entrare preventivamente e sistematicamente nel merito dei particolari delle scelte tecniche operate dai fabbricanti (relazioni di calcolo, prove sperimentali, di laboratorio, ecc.). Pertanto il funzionario tecnico incaricato, oltre a svolgere i riscontri e le prove di cui già si è detto, avrà cura di rilevare, riportandoli sul libretto già previsto dal D.M. 4.3.82, i dati caratteristici dell’attrezzatura in questione, riferiti alla sua configurazione costruttiva e di impiego ed agli apprestamenti di sicurezza predisposti dal fabbricante, quali desumibili dall’esame diretto ovvero dal manuale delle istruzioni d’uso a corredo dell’attrezzatura stessa. Va da sé che il libretto di cui sopra fungerà da guida indicativa per la raccolta dei dati stessi e che potrà essere integrato con l’annotazione di quelli comunque ritenuti necessari. Quanto precede viene suggerito in particolare per consentire, nel seguito, la verifica, in maniera certa, del mantenimento delle originarie caratteristiche dell’esemplare e per consentire l’individuazione di eventuali modifiche costruttive o variazioni delle modalità di utilizzo successivamente sopravvenute al fine di valutare, in relazione alle definizioni di cui agli artt. 1.3 e 1.4 del D.P.R. n. 459/96, se i soggetti che le hanno apportate abbiano operato nel rispetto delle procedure in materia di dichiarazione di conformità stabilite dal medesimo decreto. Rilevati i dati caratteristici di cui sopra, occorrerà prendere nota, ove necessario, delle condizioni di installazione e valutare la congruità della utilizzazione alla destinazione stabilita dal fabbricante.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa M.T. Ferraro)